Cantone di Basilea Città
Fondare un’azienda nel Cantone di Basilea Città
In breve: Chi fonda un’azienda nel Cantone di Basilea Città ha a che fare con tre servizi cantonali: la cassa di compensazione (Ausgleichskasse Basel-Stadt) per l’AVS, il registro di commercio e l’amministrazione fiscale cantonale. La ditta individuale deve iscriversi al registro di commercio solo da CHF 100 000 di cifra d’affari – Sagl e SA nascono solo con l’iscrizione. L’IVA è gestita per tutta la Svizzera dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Le autorità competenti nel Cantone di Basilea Città
- AVS · Cassa di compensazione
Ausgleichskasse Basel-Stadt
Wettsteinplatz 1, 4001 Basel
- Registro di commercio
Registro di commercio – Basilea Città
- Imposte
Amministrazione fiscale – Basilea Città
- Imposta alla fonte (datori di lavoro)
Imposta alla fonte – Basilea Città
Lingua ufficiale: tedesco. Capoluogo: Basilea.
Passo dopo passo secondo la forma giuridica
Ditta individuale
- Affiliarsi come indipendente alla cassa di compensazione (Ausgleichskasse Basel-Stadt) – con giustificativi come fatture, contratti od offerte. Se sei membro di un’associazione professionale con una propria cassa, è competente quella.
- Iscriversi al registro di commercio appena la ditta individuale ha realizzato una cifra d’affari di almeno CHF 100 000 nell’ultimo esercizio. Sotto questa soglia l’iscrizione è facoltativa.
- Sotto CHF 500 000 di cifra d’affari basta una contabilità semplificata di entrate, uscite e situazione patrimoniale. Conservare i giustificativi per dieci anni.
Sagl e SA
- Costituzione con atto pubblico dal notaio. Capitale sociale della Sagl di almeno CHF 20 000, capitale azionario della SA di almeno CHF 100 000.
- Iscrizione al registro di commercio nel Cantone di Basilea Città – solo allora la società nasce.
- La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera.
- Notificare gli aventi economicamente diritto al nuovo registro per la trasparenza.
Le scadenze più importanti
Queste scadenze sono disciplinate dal diritto federale e valgono allo stesso modo in tutti i Cantoni:
| Cosa | Scadenza |
|---|---|
| Acconti AVS (indipendenti) | al più tardi il 10° giorno dopo la fine del trimestre |
| Notifica IVA (da CHF 100 000 di cifra d’affari) | entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento |
| Rendiconto e pagamento IVA | entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto |
| Assemblea generale Sagl e SA | entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio |
| Registro per la trasparenza: SA con revisione limitata | entro il 1° marzo 2027 |
| Registro per la trasparenza: altre società con revisione limitata | entro il 1° aprile 2027 |
| Libri contabili e giustificativi | conservare 10 anni |
Personale estero: imposta alla fonte
I dipendenti senza permesso di domicilio che vivono in Svizzera sono soggetti all’imposta alla fonte. Il datore di lavoro la trattiene dal salario e la versa periodicamente all’autorità fiscale. Per le aziende nel Cantone di Basilea Città è competente il servizio cantonale dell’imposta alla fonte.
Altri Cantoni
Domande frequenti
Dove mi affilio all’AVS nel Cantone di Basilea Città?
Alla cassa cantonale di compensazione – Ausgleichskasse Basel-Stadt, Wettsteinplatz 1, 4001 Basel – oppure alla cassa della tua associazione professionale.
La mia ditta individuale nel Cantone di Basilea Città deve iscriversi al registro di commercio?
Solo se ha realizzato una cifra d’affari di almeno CHF 100 000 nell’ultimo esercizio. Sotto questa soglia l’iscrizione è facoltativa. Sagl e SA sono sempre iscritte.
L’IVA è diversa nel Cantone di Basilea Città?
No. L’IVA è un’imposta federale. È competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), non il Cantone.
Cosa vale nel Cantone di Basilea Città per il personale estero?
I dipendenti senza permesso di domicilio che vivono in Svizzera sono soggetti all’imposta alla fonte. Il datore di lavoro la trattiene e la conteggia con l’autorità fiscale cantonale.
Fonti
- Elenco delle casse cantonali di compensazione (avs-ai.ch)
- Portale PMI della SECO: uffici cantonali del registro di commercio (tedesco)
- AFC: amministrazioni fiscali cantonali (informazioni fiscali esterne)
- AFC: imposta alla fonte
- Art. 931 CO – Obbligo d’iscrizione
- Art. 10 LIVA – Assoggettamento
- Ufficio federale di giustizia: registro per la trasparenza – domande e risposte
- Opuscolo 2.02 – Contributi degli indipendenti (stato al 1° gennaio 2026)
Tutte le informazioni verificate il 29 ottobre 2026.